Art. 145 DLGS 14-2019
Da Diritto Pratico.
Art. 145 DLGS 14-2019 (Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale)
1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.