Art. 144 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 144 c.c. (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia)
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.