Art. 1449 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1449 c.c. (Prescrizione)
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.
La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.