Art. 1447 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1446 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1448 c.c.

Art. 1447 c.c. (Contratto concluso in stato di pericolo) approfondisci

Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.