Art. 1445 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1445 c.c. (Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi)
L'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.