Art. 1443 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1443 c.c. (Ripetizione contro il contraente incapace) approfondisci

Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio.