Art. 144-bis.1 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 144-bis.1 disp.att.c.p.c. (Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte)
Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 137-bis e gli atti e i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.