Art. 1425 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1425 c.c. (Incapacità delle parti)
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.