Art. 1425 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1425 c.c. (Incapacità delle parti) approfondisci

Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.