Art. 141 DLT 196-2003

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 140 DLT 196-2003 vai all'articolo successivo: Art. 142 DLT 196-2003

Art. 141 DLT 196-2003 (Forme di tutela) approfondisci

1. L'interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.