Art. 1417 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1417 c.c. (Prova della simulazione)
La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.