Art. 1415 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1415 c.c. (Effetti della simulazione rispetto ai terzi) approfondisci

La simulazione non può essere opposta nè dalle parti contraenti, nè dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.