Art. 1410 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1410 c.c. (Rapporti fra cedente e cessionario)
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.