Art. 141-bis disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
art. 141-bis disp.att.c.p.p. (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova)
1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.