Art. 140 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 140 RD 267-1942 (Effetti della riapertura)
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.