Art. 140 RD 267-1942

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Art. 140 RD 267-1942 (Effetti della riapertura) approfondisci

Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.