Art. 1407 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1406 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1408 c.c.

Art. 1407 c.c. (Forma) approfondisci

Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata.
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola «all'ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.