Art. 13 DM 55-2014
Da Diritto Pratico.
Art. 13 DM 55-2014 (Giudizi non compiuti)
1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.
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