Art. 139 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 139 c.c. (Cause di nullità note a uno dei coniugi)
Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila.