Art. 1398 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1398 c.c. (Rappresentanza senza potere)
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.