Art. 1386 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1386 c.c. (Caparra penitenziale)
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.