Art. 1384 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1384 c.c. (Riduzione della penale)
La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.