Art. 137 disp.att.c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 137 disp.att.c.c.
Non possono essere promosse nè proseguite azioni per la dichiarazione di nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il codice. La nullità ammessa anche da questo non può essere pronunziata se non nei limiti da esso previsti.