Art. 137 DLT 104-2010

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Art. 137 DLT 104-2010 (Norma finanziaria) approfondisci

1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del codice nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.