Art. 137 DLT 104-2010
Da Diritto Pratico.
Art. 137 DLT 104-2010 (Norma finanziaria)
1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del codice nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.