Art. 1377 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1377 c.c. (Trasferimento di una massa di cose) approfondisci

Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorchè, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.