Art. 1377 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1377 c.c. (Trasferimento di una massa di cose)
Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorchè, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.