Art. 135 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 135 disp.att.c.p.c. (Invio di copie alle partì)
Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte.