Art. 1355 c.c.

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Art. 1355 c.c. (Condizione meramente potestativa) approfondisci

E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.