Art. 1355 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1355 c.c. (Condizione meramente potestativa)
E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.