Art. 1338 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1338 c.c. (Conoscenza delle cause d'invalidità)
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.