Art. 1335 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1335 c.c. (Presunzione di conoscenza)
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.