Art. 1332 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1332 c.c. (Adesione di altre parti al contratto)
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.