Art. 133-ter c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 133-bis c.p. vai all'articolo successivo: Art. 134 c.p.

Art. 133-ter c.p. (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda) approfondisci

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15.
In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.