Art. 132 DLT 285-1992

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 131 DLT 285-1992 vai all'articolo successivo: Art. 133 DLT 285-1992

Art. 132 DLT 285-1992 (Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri) approfondisci

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o quelle di cui all'art. 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 335.