Art. 131 disp.att.c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 131 disp.att.c.p.c. (Deliberazione dei provvedimenti) approfondisci

Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice.
Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.