Art. 1319 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1319 c.c. (Diritto di esigere l'intero)
Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.