Art. 130 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: art. 129 disp.att.c.p.p. vai all'articolo successivo: art. 130-bis disp.att.c.p.p.

art. 130 disp.att.c.p.p. (Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio) approfondisci

1. Se gli atti di indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'articolo 416 comma 2 del codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale.
2. In ogni caso il pubblico ministero può, a fini di indagine, trattenere copia della documentazione e degli atti trasmessi al giudice.