Art. 130 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 130 c.c. (Atto di celebrazione del matrimonio)
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.