Art. 130 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 130 c.c. (Atto di celebrazione del matrimonio) approfondisci

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.