Art. 130 DPR 495-1992
Art. 130 DPR 495-1992 (Rif. Art. 39 DLT 285-1992 - Segnale di itinerario)
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali si può fare uso del segnale di itinerario.
2. Esso va posto prima di ogni uscita per segnalare le località secondarie o lontane e i punti di interesse pubblico, turistico o geografico raggiungibili attraverso la viabilità ordinaria dall'uscita stessa.
3. Questo segnale non deve contenere più di cinque righe di iscrizioni. Le iscrizioni relative a località urbane, turistiche o geografiche devono essere inserite all'interno di inserti aventi il colore specifico a norma dell'art. 78.
* vai all'articolo precedente: Art. 129 DPR 495-1992 (Rif. Art. 39 DLT 285-1992 - Segnali di identificazione strade e progressive distanziometriche)
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