Art. 130 DPR 115-2002
Da Diritto Pratico.
Art. 130 DPR 115-2002 (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)
1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.