Art. 1302 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1302 c.c. (Compensazione) approfondisci

Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.