Art. 12 disp.att.c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 12 disp.att.c.c. approfondisci

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.
I liquidatori deliberano a maggioranza.