Art. 12 c.p.c.

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Art. 12 c.p.c. (Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni) approfondisci

Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.