Art. 12 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 12 c.p.c. (Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni)
Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.