Art. 12 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 12 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui non fa presumere, salvo prova contraria, la facoltà di obbligarsi cambiariamente.
La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto di un commerciante comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente, salvo che l'atto di rappresentanza, pubblicato a norma dell'art. 9 del codice di commercio non disponga diversamente.