Art. 129 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 128 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 130 c.p.c.

Art. 129 c.p.c. (Doveri di chi interviene o assiste all'udienza) approfondisci

Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.
E' vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.