Art. 1290 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1290 c.c. (Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni) approfondisci

Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.