Art. 128 DLT 196-2003

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Art. 128 DLT 196-2003 (Trasferimento automatico della chiamata) approfondisci

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.