Art. 1288 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1288 c.c. (Impossibilità di una delle prestazioni) approfondisci

L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.