Art. 1285 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1285 c.c. (Obbligazione alternativa) approfondisci

Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.