Art. 1283 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1283 c.c. (Anatocismo)
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.