Art. 127 disp.att.c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 127 disp.att.c.p.c. (Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente) approfondisci

La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell'articolo 408 del codice, è fatta dal cancelliere.