Art. 127 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 127 disp.att.c.p.c. (Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente)
La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell'articolo 408 del codice, è fatta dal cancelliere.