Art. 1276 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1276 c.c. (Invalidità della nuova obbligazione)
Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi.