Art. 1276 c.c.

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Art. 1276 c.c. (Invalidità della nuova obbligazione) approfondisci

Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi.