Art. 127-bis DLT 58-1998
Art. 127-bis DLT 58-1998 (Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso)
1. Ai fini dell'articolo 2377 del codice civile colui a cui favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2 e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, è considerato assente all'assemblea.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del codice civile, colui a cui favore sia effettuata, successivamente alla data di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni.
3. La presente disposizione si applica anche alle società italiane con azioni ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente.
* vai all'articolo precedente: Art. 127 DLT 58-1998 (Voto per corrispondenza o in via elettronica)
* vai all'articolo successivo: Art. 127-ter DLT 58-1998 (Diritto di porre domande prima dell'assemblea)