Art. 126 disp.att.c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 126 disp.att.c.c.
La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell'art. 205 del codice del 1865.